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Accesso civico

Applicabilità

E’ il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui l’ente ne abbia omesso  la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale. Il diritto di accesso civico è disciplinato dall’art 5 del d.lgs. n. 33/2013.

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e può essere presentata tramite posta elettronica al responsabile per l'esercizio del diritto di accesso civico anche mediante l'utilizzo del modulo appositamente predisposto. 

Riferimenti normativi
Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Art. 5, c. 4, d.lgs. n. 33/2013
delib. CiVIT n. 50/2013
Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)
Contenuto dell'obbligo

Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell’oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione

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Pubblicato il: Venerdì, 17 Marzo 2017
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